Il Tar Firenze, con sentenza n. 1374/2022, chiarisce le distinzioni tra le c.d. “migliorie” e le varianti anche alla luce del costante orientamento del Consiglio di Stato.
Il collegio, infatti, aderisce la suddetto orientamento, secondo cui “la linea di discrimine fra migliorie e varianti deve essere individuata sulla base di due criteri: il primo fa leva sul contenuto della lex specialis che deve autorizzare la miglioria lasciando aperti uno o più aspetti tecnici a diverse soluzioni e il secondo fa perno sul rapporto fra miglioria proposta ed il progetto, dovendo la prima mirare a rendere il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.” (Cfr. C.d.S., Sez. V, 15 novembre 2021, n. 7602).