Il Tar Lombardia, di Milano, con sentenza n. 1042 del 2023 dispone in ordine all’ammissibilità del soccorso istruttorio per omessa sottoscrizione di parte dell’offerta tecnica.
Ebbene, il TAR, sostiene che il “contenuto sostanziale” dell’offerta tecnica non può che essere quello che impegna il partecipante – a garanzia dell’assolvimento dei suoi obblighi verso il committente pubblico – e che consente alla stazione appaltante l’attribuzione del punteggio tecnico all’offerta, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge di gara. Conseguentemente, ad avviso del TAR, ulteriore documentazione a sostegno dell’offerta tecnica, quale le certificazioni ISO oppure i manuali d’uso, non possono “assurgere a contenuto sostanziale dell’offerta stessa, considerato che si tratta spesso di documenti provenienti da soggetti terzi, alla cui formazione il partecipante non concorre neppure e che hanno talora uno scopo meramente illustrativo”.
Con la sentenza in esame il TAR sottolinea che il divieto di soccorso istruttorio delle carenze dell’offerta tecnica è circoscritto agli elementi integranti il c.d. “contenuto sostanziale” dell’offerta il quale non può che afferire a quei contenuti dell’offerta che impegnano il partecipante – a garanzia dell’assolvimento dei suoi obblighi verso il committente pubblico – e che consentono alla stazione appaltante l’attribuzione del punteggio tecnico all’offerta, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge di gara.