Il TAR Campania, di Napoli, con sentenza n. 5211 del 2024, dispone che nei raggruppamenti temporanei d’imprese, secondo quanto stabilito dal nuovo Codice dei contratti pubblici, è ammessa la modifica soggettiva della compagine sia “per riduzione” sia in via “additiva”.
In particolare, il Collegio ritiene che l’art. 97, comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), in parte confermando e in parte ampliando quanto previsto dall’art. 48 d.lgs. n. 50/2016, ammette oggi espressamente non solo l’“estromissione” dall’ATI dell’operatore che risulti sprovvisto degli occorrenti requisiti di partecipazione ma anche la sua “sostituzione”. Il nuovo Codice dei contratti pubblici, estendendo alle ATI l’ipotesi di sostituzione già prevista con riferimento all’istituto dell’avvalimento, consente dunque la modifica “additiva” dell’ATI, a condizione che questa non determini una modifica oggettiva dell’offerta.