Il T.A.R. Basilicata, di Potenza, con la sentenza n. 532/2024 dispone l’illegittimità del soccorso istruttorio per l’acquisizione di una nuova “dichiarazione di impegno” da parte dell’ATI.
Secondo il Collegio, infatti, è illegittima l’aggiudicazione di un appalto qualora la S.A., in sede di esperimento della gara, abbia assunto, a favore dell’operatore economico vittorioso, la decisione di accordare il c.d. “soccorso istruttorio” onde acquisire una nuova dichiarazione di impegno in ATI, stante la indicazione contra legem, nella originaria dichiarazione di impegno, delle quote di esecuzione assunte dagli operatori economici interessati, componenti l’associazione temporanea. Ed infatti il soccorso istruttorio è istituto applicabile esclusivamente ove si tratti di integrare incompletezze e lacune di documenti già trasmessi nel termine ultimo di partecipazione, o di sanare omissioni, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara.
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