Il TAR Lombardia, di Milano, con sentenza n. 936/2025, dispone che l’atto di revoca dell’aggiudicazione per mancata stipula del contratto imputabile all’aggiudicatario deve essere qualificato come provvedimento di decadenza sanzionatorio, giacché il provvedimento ampliativo perde efficacia per fatti successivi alla sua adozione ed addebitabili al destinatario del provvedimento stesso.
Secondo il Collegio, l’aggiudicazione definitiva non produce effetti irreversibili o automaticamente consolidati, in quanto subordinata alla stipula del contratto. Qualora quest’ultima non avvenga per causa imputabile all’aggiudicatario, l’amministrazione ha il potere-dovere di revocare l’aggiudicazione stessa, configurando una forma di autotutela che assume contenuti sanzionatori.
La sentenza sottolinea come, in tale ipotesi, la revoca non costituisca una mera riconsiderazione dell’interesse pubblico, bensì un provvedimento di decadenza che deriva da un comportamento colpevole dell’aggiudicatario, in violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara.