Il T.A.R. Firenze, Toscana, sez. I, con sentenza n. 1035 del 2023 dispone la nullità della clausola del bando che richiede, a pena di esclusione della gara, quale requisito l’assenza di debiti pendenti con l’amministrazione.
In particolare, il Collegio così dispone nell’ambito di una gara per l’affidamento in concessione di servizi privi di rilevanza economica, è nulla la clausola che prevede quale causa di esclusione non avere debiti pendenti con l’Amministrazione concedente.