Il Tar del Lazio, con sentenza n. 7365 del 2023, dispone sul risarcimento dei danni per mancata conclusione del procedimento di aggiudicazione
Il Collegio ha accolto il ricorso limitatamente alle spese contrattuali sostenute e documentate ma non anche in relazione alle voci di lucro cessante costituite dalla mancata evasione degli ordinativi di terzi. Sul punto, il TAR ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata sottoscrizione del contratto entro il termine previsto dalla normativa di cui all’ art. 32, d.lgs. n. 50/2016, non preclude la possibilità di stipularlo stante la natura meramente ordinatoria dello stesso, ma, al più, attribuisce all’affidatario il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo obbligatorio, da esercitarsi mediante la notificazione di un atto alla Stazione appaltante, oltre che il diritto al rimborso delle spese contrattuali, circostanza che dunque rende irrilevante la mancata adozione di un provvedimento formale di revoca o annullamento in autotutela dell’aggiudicazione (provvedimento che nel caso di specie non è intervenuto), posto che già la mancata stipula del contratto, in quanto tale, legittima la parte interessata (che si sia sciolta, come nel caso di specie, dal vincolo dell’aggiudicazione) a ripetere le somme sopportate per la partecipazione alla gara.
Al contrario, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno da lucro cessante in ragione dell’insussistenza di un obbligo in capo all’Amministrazione di concludere la gara con la sottoscrizione del contratto e la mancata dimostrazione dell’incidenza delle risorse da tenere a disposizione dell’Amministrazione in vista dell’esecuzione dell’appalto tale da non rendere evidente la consequenzialità tra ritardo del provvedimento e perdita delle occasioni di guadagno altrui.