Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3755 del 2016 ha disposto il risarcimento del danno in favore della stazione appaltante se l’aggiudicataria si rifiuta di stipulare il contratto senza un giustificato motivo.
A tal fine, sono richiamate le normative quali l’art. 75, del codice, n.163 del 2006 e dall’art. 93, del codice, n.50 del 2016 che dispongono innazitutto la presentazione obbligatoria di “garanzie a prima richiesta” e che attribuiscono alla stazione appaltante una ‘tutela rafforzata’, consistente nel potere di disporre l’escussione dell’importo previsto nel caso in cui l’aggiudicatario non intenda stipulare il contratto.
La ratio delle suddette predisposizioni normative sottendono ad un medesimo principio secondo cui alla stazione appaltante deve essere consentita e garantita una preventiva e rapida soddisfazione, in caso di ripensamenti sulla stipulazione del contratto, mediante un incameramento preventivo della cauzione e una richiesta di pagamento “a prima richiesta” al garante.
Inoltre, per cio che concerne la competenza, i giudici di Palazzo Spada richiamano la disciplina dell’art. 133, lettera e), n. 1, del codice del processo amministrativo che prevede la giurisdizione amministrativa esclusiva per le controversie riguardanti “procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie”.
Infine, sempre nella suddetta pronuncia, il Collegio ritiene, conformemente all’orientamento dominante ( vedi v. anche Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2009, n. 2634; Cons. Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6302) che Il rifiuto ingiustificato di stipulare il contratto comporta in capo al partecipante alla gara un tipo di responsabilità punibile con il risarcimento del danno.