Il T.A.R. Toscana, di Firenze, con sentenza n. 106 del 2025, dispone che ai fini della verifica dei requisiti minimi dell’offerta tecnica, la nozione di “servizi affini” ad un appalto di progettazione non può includere la semplice attività di supporto alla progettazione stessa.
La controversia risolta dal TAR fiorentino riguarda una procedura di affidamento di servizi di ingegneria. Punto centrale del contendere, l’assimilabilità dei servizi di supporto alla progettazione alla progettazione medesima di analoga complessità al fine di concretizzare i requisiti minimi dell’offerta tecnica. Invero, per il Tribunale, la nozione dei di “servizi affini” deve intendersi come svolgimento di servizio di progettazione in sé considerato, non essendo sufficiente di contro la sola esecuzione di attività di supporto alla progettazione medesima, seppur in casi di analoga complessità.