Il TAR del Lazio, di Roma, con sentenza n. 9008/2024, delimita l’applicabilità del soccorso istruttorio ritenendo necessario garantire il rispetto della parità di trattamento degli offerenti e del principio di trasparenza delle offerte.
Nello specifico, il Collegio ha rilevato la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, ricordando, in primis, che la giurisprudenza è concorde nell’opporre un fermo diniego a qualsiasi forma di soccorso istruttorio con riferimento alla parte tecnica ed economica dell’offerta, facendo tuttavia salva la possibilità di esperire detto rimedio al fine di rettificare semplici errori materiali o refusi.
Dunque, è consentita, anche in una fase successiva a quella amministrativa, l’attivazione di un’interlocuzione fra la stazione appaltante e gli operatori economici, purché ciò avvenga nel rispetto del divieto di modificazione e/o integrazione postuma dell’offerta.
I Giudici hanno poi chiarito come – nel caso di specie – ai fini dell’invocata ammissibilità del soccorso istruttorio, non rilevasse neppure la circostanza che il ricorrente fosse l’unico soggetto ad aver partecipato alla gara.
Difatti, il principio di parità di trattamento dei concorrenti e il principio di trasparenza delle offerte rappresentano principi immanenti nell’ambito degli appalti pubblici, da ritenersi operanti anche nel caso in cui alla procedura concorsuale partecipi un unico soggetto. A contrario, infatti, si consentirebbe agli operatori economici di porre in essere condotte tese ad eludere le conseguenze che la lex specialis di gara e, più in generale, la normativa di riferimento, collegano all’inosservanza di prescrizioni previste a pena di esclusione.