Il TAR Toscana, Firenze, con sentenza del 21 gennaio 2025, n. 95, ha affrontato il tema della distinzione tra subappalto e subfornitura nell’ambito dei contratti pubblici, ribadendo i criteri qualificatori che ne determinano la differente disciplina.
In particolare, il Collegio ha evidenziato come il subappalto si configuri quale affidamento a terzi di parte delle prestazioni oggetto del contratto principale, con assunzione diretta delle obbligazioni nei confronti della stazione appaltante da parte dell’appaltatore, il quale mantiene la responsabilità dell’esecuzione. Per tale ragione, il subappalto è soggetto a specifici vincoli normativi, tra cui il limite percentuale sull’importo complessivo del contratto e gli obblighi di autorizzazione e verifica dei requisiti del subappaltatore.
Diversamente, la subfornitura si caratterizza per l’acquisizione di beni, materiali o componenti destinati a confluire nella prestazione principale senza che il subfornitore esegua direttamente parte del contratto d’appalto. Tale figura, disciplinata dalla legge n. 192/1998, si distingue dal subappalto per l’assenza di un’obbligazione diretta nei confronti della stazione appaltante e per il minor grado di controllo preventivo richiesto dalla normativa.
La pronuncia in esame si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr cfr. Cons. Stato, n. 7862 /2023) volto a impedire che, attraverso un’erronea qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali, si eludano le disposizioni stringenti previste per il subappalto.
Il TAR ha ribadito che la corretta distinzione tra le due figure deve basarsi sulla natura dell’attività svolta dal terzo, verificando se questa comporti un’effettiva esecuzione del contratto d’appalto o si limiti, invece, alla fornitura di materiali o beni senza incidenza diretta sulle prestazioni oggetto dell’affidamento.
Commento a sentenza edito dal dottor Francesco Teresi