Il TAR Toscana con sentenza n. 229 del 2024 fa chiarezza sul meccanismo del cumulo alla rinfusa nei consorzi stabili.
In particolare, giova rammentare che i consorzi stabili sono operatori economici dotati di autonoma personalità giuridica, costituiti in forma collettiva e con causa mutualistica, che operano in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate e che possono giovarsi, senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa”. Il solo interlocutore della stazione appaltante è dunque il consorzio, in capo al quale deve essere verificato il possesso dei requisiti speciali (per tutte, da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2023, n. 6777).
In virtù di ciò, a tale tipologia di consorzi è consentito integrare i requisiti previsti dalla lex specialis mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano state designate o meno in gara come imprese esecutrici. In altre parole, «il solo interlocutore della stazione appaltante è il consorzio, in capo al quale deve essere verificato il possesso dei requisiti speciali».
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ha rinvenuto in capo al consorzio aggiudicatario le caratteristiche sostanziali di stabilità richieste dall’art. 45, comma 2, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, per l’effetto, ha affermato la legittimità della partecipazione in proprio di tale soggetto alla gara che – in virtù di tale organizzazione – si è correttamente avvalso del requisito di una sua consorziata.