Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1212 del 2017 si è pronunciato in ordine all’idoneità astratta dell’affitto di ramo d’azienda e sul trasferimento dei requisiti posseduti dal cedente in favore del cessionario affermando che, tale idoneità trova fondamento nel disposto di cui all’art. 76, comma 9, D.P.R. 207/2010, il quale dispone che in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.
Ciò anche sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha espressamente statuito che sono certamente riconducibili al patrimonio di una società o di un imprenditore cessionari prima della partecipazione alla gara di un ramo d’azienda i requisiti posseduti dal soggetto cedente, giacchè essi devono considerarsi compresi nella cessione in quanto strettamente connessi all’attività propria del ramo ceduto. Invero, l’atto di cessione d’azienda abilita la società subentrante, previa verifica dei contenuti effettivamente traslativi del contratto di cessione, ad utilizzare i requisiti maturati dalla cedente.
Orbene, per quanto riguarda i contenuti traslativi del contratto d’affitto di ramo d’azienda, oggetto di causa, dal contratto non risulta in alcun modo che le parti abbiano voluto escludere il trasferimento del fatturato globale in capo alla parte affittuaria, anzi viene precisato espressamente che il ramo d’azienda, nel suo complesso, è dotato della capacità finanziaria ed economica di cui all’art. 41, D.L.vo 163/06.
Alla luce di quanto esposto, appare che con la stipulazione del contratto d’affitto, la società affittante può trasferire il requisito economico (fatturato globale pregresso) all’affittuaria.