Il Tar Milano con sentenza n. 2515 del 2022 fa chiarezza sull’esclusione dalla gara della concorrente per irregolarità contributiva.
Nello specifico, il Collegio dispone che innanzitutto la violazione sia definitiva e che essa sia riferibile a presupposti legali tassativi e ai criteri di valutazione della gravità ben definiti.
Secondo il Giudice, infatti, l’art. 80, comma 4, nel rinviare agli importi di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 602/1973, introduce un rinvio mobile e non fisso: pertanto, la soglia di valore da considerare per la determinazione della gravità della violazione è quella contenuta nel sopravvenuto art. 1, comma 986, L. 205/2017, che ha ridotto gli importi di cui al DPR 602/73 da 10.000 a 5.000 euro.
Inoltre, rileva il TAR con riguardo all’accertamento della definitività della sanzione, che la somma di € 5.000 fa riferimento a debiti derivanti da titoli non impugnati o che fossero intervenute cause estintive.
La sentenza, infine, non considera condivisibile il punto di vista della ricorrente con riguardo alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, introdotto sul rilievo della esiguità delle violazioni tanto in rapporto al valore complessivo dell’appalto (superiore a due milioni di euro) quanto in relazione allo scostamento dalla soglia limite di legge (contenuto in poco meno di cinquecento euro).
Secondo il TAR che i principi di certezza del diritto e di concorrenza, che presidiano l’intera materia dei contratti pubblici, ostano a “interpretazioni adeguartici o di buon senso” in specie là ove il legislatore introduca limiti tassativamente individuati, per di più concernenti cause di esclusione, in ordine alle quali è pacifica acquisizione del diritto vivente la necessità di interpretazioni restrittive.