Il Tar Catania, sez. III, con sentenza del 28 settembre 2023, n. 2809 dispone sull’esclusione dalla gara di operatori economici i cui prodotti provengono nella misura superiore al 50% da un Paese terzo con il quale non vige un accordo di reciprocità.
Secondo il collegio non è censurabile la condotta di una stazione appaltante che decida di non prevedere la partecipazione alla gara di operatori economici le cui forniture sono prodotte in un Paese con il quale non vige un accordo di reciprocità; essa, infatti, fa propria una facoltà che la norma gli attribuisce in forma “espressa” nella fase di valutazione delle offerte, ma che non può ritenersi esclusa, anche per esigenze di economicità procedimentale ed efficienza della procedura, già nel momento di predisposizione e di successiva pubblicazione della lex specialis di gara.
Foto estratta dal sito.