Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, si è pronunciato non solo circa la possibilità di realizzare un’ impugnazione congiunta del provvedimento di aggiudicazione definitiva e di quello d’ammissione dell’aggiudicatario, ma anche relativamente al rito da applicare nell’ipotesi di domande assoggettate a riti caratterizzati da un diverso grado di specialità.
In merito al primo profilo, la Corte ha ribadito che l’art. 120, c. 7, c.p.a., introdotto dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, va interpretato nel senso di riconoscere alla parte ricorrente la facoltà -e non l’obbligo- di proporre autonoma impugnativa avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara, ove questo sia sopraggiunto successivamente all’introduzione del giudizio ex art. 120, comma 6 bis, senza escludere né la possibilità di un’impugnativa congiunta, né la proposizione successiva di motivi aggiunti. Ne consegue che, ove siano rispettati i termini processuali, parte ricorrente non è privata della possibilità di presentare un unico ricorso, avverso entrambi i provvedimenti (aggiudicazione definitiva e ammissione dell’aggiudicatario – oltre che di eventuali altri concorrenti che lo precedono in graduatoria) essendo chiaramente evincibili indubbi profili di connessione oggettiva e soggettiva che ne giustificano la trattazione congiunta.
Sulla eventuale presenza di domande di annullamento di provvedimenti afferenti la medesima materia “appalti”, assoggettate a riti caratterizzati da un diverso grado di specialità (art. 120, cc. 6 e 6 bis – cd. rito superaccellerato” – c.p.a.), secondo il Collegio deve ritenersi prevalente, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., il rito che si presti a fornire maggiori garanzie per tutte le parti coinvolte nell’unica vicenda processuale, in ragione della necessità di individuare tra più discipline confliggenti quella che fissi regole e termini processuali in grado di offrire una maggiore salvaguardia del diritto di difesa. Deve, pertanto, farsi applicazione del rito appalti disciplinato dal comma 6 dell’art. 120 c.p.a., che si applica ordinariamente all’impugnativa di provvedimenti concernenti le procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture.