APPALTI: sull’interesse a proporre ricorso avverso procedure di gara ad evidenza pubblica

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sentenza del 23 gennaio 2017 n. 93, si è pronunciato sul tema dell’interesse al ricorso strumentale nelle controversie relative alle procedure di gara ad evidenza pubblica, chiarendo che:  in relazione alle predette controversie  la legittimazione ad agire è data dalla correlazione tra l’interesse a conseguire l’aggiudicazione o la riedizione della gara sempreché, però, tale obiettivo sia collegato alla preesistenza di un titolo idoneo a far conseguire il bene della vita, che non può non risiedere nel fatto che il ricorrente abbia partecipato alla procedura selettiva la cui validità intende mettere in discussione.

Nel processo amministrativo è, infatti, pacifico che la legittimazione al ricorso presuppone l’esistenza di un situazione giuridica attiva per cui, in base a tale principio, nelle procedure ad evidenza pubblica la legittimazione spetta unicamente a chi abbia partecipato alla gara giacché solo lo status di partecipante può configurare una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela.

Nel caso di specie, diversamente da quanto contestato dalla parte resistente, l’interesse alla riedizione della gara – e con esso la legittimazione attiva del ricorrente- non può essere messo in discussione per il fatto che il ricorrente  si sia collocato al terzo posto in graduatoria e che non abbia formulato censure avverso le prime due, quando l’accoglimento delle censure proposte nel ricorso introduttivo sono idonee a determinare l’annullamento dell’intera procedura e, quindi, il conseguimento dell’interesse strumentale alla riedizione della gara.

Accertata la legittimazione attiva della ricorrente, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ne ha accolto le doglianze relative alla violazione dell’art. 84, comma 4, d.lgs. 163/2006, data la circostanza che uno dei componenti della commissione di gara appare in una situazione di incompatibilità dal momento che non solo ha rivestito la carica di responsabile del procedimento ma ha anche redatto, approvato e rettificato gli atti di gara.

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