APPALTI: sull’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della stazione appaltante della suddivisione in lotti di gara

La pronuncia della terza sezione del Consiglio di Stato prende spunto da un’importante ed interessante questione proposta dalla parte appellante che riguarda il c.d. frazionamento degli appalti pubblici mediante la suddivisione in lotti di gara e l’importante obbligo di una valida motivazione qualora la stazione appaltante scegliesse di non prevedere il frazionamento.

La normativa di riferimento è individuabile nell’art. 2, comma 1 bis, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La norma in questione è stata introdotta nel nostro ordinamento per assicurare anche alle piccole e medie imprese la possibilità di operare nel settore di mercato di riferimento accedendo ad un c.d. lotto di gara funzionale che richiede quelle competenze che queste imprese possono offrire.

I motivi che spingono le stazioni appaltanti a procedere con questo genere di frazionamento sono subordinate a ragioni economicamente più convenienti.

Il punto centrale da cui sorge la volontà di appellarsi ai giudici di Palazzo Spada consiste nel riformare la sentenza emessa dal TAR Lombardia che ha accolto le ragioni vantate dalla parte appellata.

In particolare, si tratta di un mancato frazionamento in lotti di gara da parte della stazione appaltante con conseguente vittoria del bando della società appellante, la quale vittoria però era stata impugnata dalla società appellata dinnanzi al TAR Lombardia perché in contrasto con la suddetta normativa nella parte in cui non era stata attuata la suddivisione in lotti di gara.

Il giudice adito dall’appellante ha avuto modo di chiarire che la norma sopra citata non è suscettibile di applicazione vincolata, ma detta i parametri generali di comportamento da adottare in ogni caso specifico.

In conclusione, affinchè un bando di gara che non prevede il frazionamento in lotti sia legittimo, deve riportare una valida motivazione della stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza e massima partecipazione alle gare di appalto, che dimostri i benefici derivanti da questo tipo di scelta, in un’ottica di efficienza, coerenza ed economicità degli obiettivi da raggiungere e della qualità dei servizi da prestare agli utenti.

Clicca qui per il contenuto integrale della sentenza. 

Potrebbe interessarti anche

APPALTI –  Legittima l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 quando ricorrano elementi plurimi, gravi, precisi e concordanti dalla cui valutazione la stazione appaltante abbia desunto in astratto la sussistenza di un unico centro decisionale

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7607/2024 dispone la legittimità dell’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 quando ricorrano elementi plurimi,

Leggi tutto »

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò