Il TAR Milano, con sentenza n. 2475 del 2023, dispone che all’omessa indicazione dei costi di manodopera non consegua l’automatica esclusione del concorrente di gara qualora i modelli della lex specialis non consentivano una apposita compilazione.
A giudizio del TAR, in linea generale, in base alla giurisprudenza formatasi successivamente alle pronunce della Corte di giustizia UE, 2.5.2019, C-309/18 e delle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato, 2.4.2020, nn. 7 e 8, la regola secondo cui la mancata indicazione dei costi della manodopera comporta in via automatica l’esclusione dell’offerente dalla gara può applicarsi solo nel caso in cui l’offerente sia stato messo nella “materiale” possibilità di indicarli nella propria offerta.
Pertanto, laddove invece ciò non avvenga – perché ad esempio i modelli della lex specialis non consentivano una apposita compilazione dei costi della manodopera – tale regola non può trovare ingresso, dovendosi propendere per l’applicazione del principio della massima partecipazione alla gara degli o.e., secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza nazionale ed eurocomunitaria (in termini, ex plurimis, si veda T.A.R. Catania, sez. I, 28 novembre 2022, n.3092, T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. III, 25 gennaio 2021).