Il Tar Lazio, con la sentenza n. 1803 del 2017 ,si è pronunciato sulla questione della giustificazione dell’offerta anormalmente bassa, le quali possono riguardare le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi, con particolare riferimento alle agevolazioni contributive.
Il collegio, dopo aver ribadito il consueto orientamento secondo cui le giustificazioni non possono consistere in asserzioni apodittiche o in generici riferimenti a benefici fiscali o contributivi o a favorevoli condizioni di mercato, ma devono essere specifiche e corredate da idonea documentazione giustificativa ha affermato che, l’attendibilità delle giustificazioni fornite deve tenere conto del quadro normativo e fattuale esistente al momento in cui la stazione appaltante ha effettuato la valutazione di anomalia.
Nel caso di specie era stata esclusa l’attendibilità delle giustificazioni muovendo da una mera opinione del seggio di gara sulla non spettanza dei vantati benefici e dunque in assenza degli esiti negativi di un accertamento svolto in concreto dagli organi a ciò istituzionalmente deputati (es. Ispettorato del lavoro; Inps). Il giudizio espresso dall’amministrazione discende pertanto da un apprezzamento giuridicamente opinabile, fonte di un soggettivo convincimento, sull’evoluzione dei rapporti contributivi afferenti alla concorrente e dunque sulla spettanza dei benefici in questione.
Orbene, il collegio, nella fattispecie in esame ha chiarito che non è ipotizzabile che in sede di verifica di anomalia il quadro fattuale esistente possa essere smentito sulla scorta di un elemento, quale il giudizio della stazione appaltante sulla spettanza delle agevolazioni contributive, privo di quel grado di affidabilità necessario per giustificare la grave conseguenza dell’espulsione di un’impresa da una gara pubblica.