APPALTI, TAR Lazio: sulla tassatività delle cause d’esclusione

Con un importante sentenza in materia di gare d’appalto, il Tar del Lazio ha ribadito la tassatività delle cause d’esclusione.

In particolare, infatti, con la pronuncia n. 9536/17 il TAR Lazio ha ritenuto fondato il ricorso proposto da una Cooperativa, la quale era stata esclusa nell’aggiudicazione definitiva  per non aver allegato, a corredo della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, richiesta con l’offerta economica, copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Organismo come previsto dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto fondate le censure proposte dalla ricorrente in quanto la mancata produzione di copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Organismo non costituisce causa di esclusione, potendo ove del caso essere richiesta in sede di soccorso istruttorio, tanto più che la dichiarazione prodotta nella fattispecie non può ritenersi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000.

Di seguito il testo integrale della sentenza

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7501 del 2017, proposto da:
C.R.S. Cooperativa Roma Solidarietà – Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Lais, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Monteverdi, 20;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi D’Ottavi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Meta Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Anac – Autorità Nazione Anticorruzione non costituito in giudizio;

per l’annullamento

1) del provvedimento prot. 135475 del 3 luglio 2017, con il quale Roma Capitale – Municipio Roma VII – Direzione Socio Educativa ha aggiudicato in via definitiva alla società Meta Società Cooperativa Sociale Onlus l’appalto del progetto “Servizi per l’orientamento e il benessere del cittadino anziano” (CIG 7063209873) e, contestualmente, ha comunicato l’esclusione dell’odierna ricorrente; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi i verbali di gara nella parte in cui hanno disposto l’esclusione dell’odierna ricorrente e l’aggiudicazione definitiva;

nonché per la declaratoria di nullità

del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.

nonché per la condanna a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c.p.a.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2017 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Il ricorso può essere immediatamente definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. in quanto manifestamente fondato.

Roma Capitale, Municipio Roma VII, Direzione Socio-Educativa, con atto del 3 luglio 2017,

ha comunicato alla ricorrente che, con determinazione dirigenziale del 30 giugno 2017, si è provveduto all’approvazione della graduatoria all’esito della procedura negoziata per l’individuazione dell’Organismo che eseguirà la prestazione del progetto “Servizi per l’orientamento e il benessere del cittadino anziano” per la durata di 19 mesi.

Con lo stesso atto, ha comunicato che la gara è stata aggiudicata definitivamente alla Meta Società Cooperativa Onlus con il punteggio di 93,72 e che la ricorrente (la quale aveva ottenuto un punteggio superiore a quello dell’altra concorrente per l’offerta tecnica) è stata esclusa “in quanto non ha allegato – a corredo della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, richiesta con l’offerta economica – copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Organismo come previsto dall’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 ….”.

Il legale rappresentante della ricorrente, in sede di presentazione dell’offerta economica, ha dichiarato “di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio” e “di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire l’applicazione del CCNL di categoria in favore del personale che si intende impiegare nella esecuzione del servizio e la formulazione della propria offerta”.

Il Collegio ritiene fondate le censure proposte dalla ricorrente in quanto la mancata produzione di copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Organismo non costituisce causa di esclusione, potendo ove del caso essere richiesta in sede di soccorso istruttorio, tanto più che la dichiarazione prodotta nella fattispecie non può ritenersi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445 del 2000.

Di qui, l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara e del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in favore della controinteressata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, sono poste a favore della ricorrente ed a carico dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in favore della controinteressata,

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2017 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Caponigro Elena Stanizzi
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