Il TAR di Palermo, con la sentenza n. 1069 del 2017, ha stabilito che la busta contenente l’offerta, incollata sui lembi di chiusura ed alla quale sono state apposte sui lembi le sottoscrizioni dei concorrenti, non integra il requisito richiesto a pena di esclusione per la partecipazione alla gara, e, cioè, la presentazione dei plichi “idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura”.
Mentre, secondo il Collegio, l’apposizione del nastro adesivo può ritenersi un modo di sigillatura idoneo, lo stesso non può dirsi nel caso di offerte contenute in plichi soltanto incollati. In quest’ultimo caso, infatti, può parlarsi di chiusura e non di sigillatura, termini, questi ultimi, non equivalenti.
La circostanza che sui lembi di tali plichi fossero state apposte le firme dei concorrenti, inoltre, continua il Collegio, è priva di rilevanza, costituendo questa una ulteriore garanzia che si aggiunge e non sostituisce quella assicurata dalla loro sigillatura.
Pubblicato il 18/04/2017
N. 01069/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01728/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1728 del 2007, proposto da:
Monaco Architetti Associati, in persona del legale rappresentante pro tempore, Carrubba e Margiotta Ingegneri Associati, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Daniele Carrubba, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Stallone e Maria Stefania Pipia, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via Nunzio Morello N.40;
contro
Comune di Palermo, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Carmelo Lauria, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina N.39;
nei confronti di
Torretta Ivan, Palizzolo Luigi, Mortellaro Salvo;
per l’annullamento
del verbale di gara del 29 giugno 2007 con il quale è stata disposta l’esclusione delle offerte nn. 8 e 10 presentate, rispettivamente, dagli architetti Barbara Sveva Bazan e Damiano Spanò (offerta 8) e dall’arch. Gaetano Oddo (offerta 10), in relazione all’appalto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, compresi calcoli delle strutture armate, impiantistica interna, prevenzione antincendio, ai sensi della L.R. n. 7/2002, per la realizzazione di un centro polifunzionale per minori da realizzare in località Bonagia, e conseguentemente disposta l’aggiudicazione in favore dei controinteressati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2017 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 6 agosto 2007, e depositato il successivo 7 agosto, i ricorrenti hanno impugnato il verbale indicato in epigrafe, articolando le censure di: Violazione e falsa applicazione della lex specialis – Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del R.D. 23 maggio1924 n. 827 – Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Rilevano in via preliminare i ricorrenti che, nella gara che ha avuto ad oggetto l’appalto per cui è causa, se le offerte indicate ai nn. 8 e 10 non fossero state escluse, sarebbe cambiata la media delle offerte ammesse e loro sarebbero divenuti gli aggiudicatari dell’appalto.
Deducono inoltre che l’esclusione di tali offerte sarebbe illegittima in quanto la mancanza del sigillo di ceralacca per la chiusura delle buste contenenti le offerte non costituisce legittimo motivo di esclusione dalla gara, come affermato dalla giurisprudenza che si è pronunziata in merito; inoltre l’operato della commissione di gara sarebbe intrinsecamente contraddittorio, poiché ha ammesso alla gara le offerte pervenute in buste non formalmente sigillate, col timbro di ceralacca, ma sigillate con nastro adesivo.
Si è costituito il comune di Palermo che, con memoria, ha replicato alle argomentazioni esposte in ricorso e chiesto il suo rigetto.
Con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione i ricorrenti hanno insistito nelle loro domande e chiesto che venga disposta verificazione volta ad accertare le modalità attraverso le quali sono state chiuse le buste contenenti le offerte escluse, oggetto di controversia.
Alla pubblica udienza di discussione le parti hanno ribadito le rispettive posizioni ed il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, alla stregua di quanto verrà precisato.
In via preliminare il collegio non ritiene di dover disporre l’istruttoria richiesta da parte ricorrente, in considerazione delle censure articolate e della ricostruzione in punto di fatto operata in ricorso.
In particolare in ricorso viene affermato che le offerte escluse “non erano aperte, erano pure incollate sui lembi di chiusura sui quali, peraltro, erano apposte le sottoscrizioni dei ricorrenti”, e tale ricostruzione non ha costituito oggetto di contestazione da parte del comune di Palermo.
Dati pertanto per acquisiti i presupposti in fatto da cui muove l’odierna controversia, il suo punto dirimente è stabilire se avere incollato la busta contenente l’offerta ed apposto, sui lembi, le sottoscrizioni dei concorrenti integri il requisito richiesto, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara per cui è causa e cioè la presentazione dei plichi “idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura”.
Posta nei suoi corretti termini, la tesi articolata dai ricorrenti è priva di fondamento.
In linea con la giurisprudenza che si è pronunziata in merito, gli atti della gara per cui è causa non hanno specificato le modalità attraverso le quali sarebbero dovuti essere sigillati i plichi contenenti le offerta, ma hanno richiesto esclusivamente che tali modalità fossero idonee.
Ciò considerato, proprio nell’ottica non formalistica indicata dagli stessi atti di gara, l’apposizione del nastro adesivo può ritenersi un modo di sigillatura idoneo (o comunque l’ha ritenuto tale la commissione, nell’esercizio non irragionevole dei suoi poteri discrezionali).
Diversamente le offerte escluse erano contenute in plichi privi di qualsiasi forma di sigillatura (secondo la ricostruzione operata in punto di fatto degli stessi ricorrenti), ma soltanto incollati, non potendosi certo ritenere equivalenti i termini chiusura e sigillatura.
Priva di rilevanza è poi la circostanza che sui lembi di tali plichi fossero state apposte le firme dei concorrenti, costituendo questo un ulteriore garanzia che si aggiunge e non sostituisce quella assicurata dalla loro sigillatura, sulla base della espressa indicazione degli atti di gara.
Ciò considerato le determinazioni assunte dalla commissione di gara, contestate dai ricorrenti, risultano legittime e non contraddittorie, sottraendosi alle censure da costoro articolate.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore del comune di Palermo, in €. 1.000,00, oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.