La terza sezione del TAR per la Toscana si è pronunciata sulla materia delle gare pubbliche con riguardo al modo di attribuzione dei punteggi assegnati alle società partecipanti.
Nel caso di specie, è fatto particolare riferimento al caso in cui ad una di queste società ne venga attribuito uno superiore rispetto agli standard prefissati. Pertanto, è opportuno chiarire, anzitutto, che l’attribuzione di un punteggio superiore è giustificato dal giudizio discrezionale quale espressione della competenza esclusiva della commissione di gara.
È stato già sostenuto in giurisprudenza che il sindacato giurisdizionale può essere invocato solo in virtù di una provata esistenza di specifici sintomi dell’eccesso di potere e non in virtù di una mera valutazione contestata sul piano contenutistico. L’eventuale intervento del giudice amministrativo in seno all’attribuzione di un punteggio non sarebbe altro che un ulteriore tipo di giudizio opinabile che si sostituirebbe a quello della commissione che però ha la competenza per darlo.
I giudici del TAR Toscana, nella pronuncia in epigrafe, hanno disposto anche per ciò che concerne la legittima composizione della commissione.
È sostenuto che le eventuali incompatibilità dovute a conflitti di interesse devono essere previste dalla normativa vigente. In particolare, viene richiamata la disposizione prevista dall’art. 51 cpc. I caratteri da rispettare sono la “grave inimicizia” di cui al comma 1 e le “gravi ragioni di convenienza” di cui al comma 2 dell’articolo appena citato. In presenza di uno dei due presupposti viene dichiarata dal soggetto giudicante la incompatibilità di un membro della commissione in quella determinata gara pubblica poiché vi è un conflitto di interessi; la mera astensione, invece, è affidata alla responsabilità e correttezza degli stessi soggetti che compongono la commissione.