APPALTI: Il termine per la proposizione del ricorso avverso l’ammissione alla gara decorre solo dal momento della sua piena conoscenza

La prima Sezione del Tar Firenze, con la  sentenza n. 582 pubblicata il 18 aprile 2017, si è pronunciata  sulla decorrenza del termine per impugnare l’ammissione alla gara dell’aggiudicatario nel caso in cui la stazione appaltante non abbia pubblicato sul portale il provvedimento di ammissione dei concorrenti con le modalità ex art. 29 d.lgs. n. 50/2016.

In particolare, i Giudici precisano che, qualora la stazione appaltante non abbia provveduto alla pubblicazione del provvedimento di ammissione alla gara dei concorrenti sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente“, con le modalità previste dall’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. per l’impugnazione dell’ammissione di altro concorrente decorre dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’ammissione alla gara.

Invero, “la vigenza dell’art. 29, d.lgs. n. 50/2016 non reca motivi per discostarsi, anche nella materia della contrattualistica pubblica, dal consolidato principio per cui in difetto della formale comunicazione dell’atto e nel caso in cui il ricorrente viene ad aver contezza dell’atto prima della sua comunicazione formale, il termine di impugnazione decorre dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’atto purché siano percepibili quei profili che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato”.

Concludono i Giudici, richiamando la disposizione di cui  all’art. 120, co. 2 bis del c.p.a., il quale  dispone che “‘il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante” e “l’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale”.

Pertanto, la norma non pone dubbi interpretativi conseguendone l’irricevibilità del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione nel quale si sollevano censure contro il provvedimento di ammissione dell’aggiudicatario che, come tali, avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte entro il termine di cui all’art. 120, comma 2 bis c.p.a.

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