Il Consiglio di Stato, con la sentenza n° 3911 del 2016 ha espresso chiarimenti riguardo la materia di appalti e valutazione di offerte tecniche nelle gare pubbliche esaminando la disciplina dell’art. 83 del “codice dei contratti” che espressamente definisce i criteri di valutazione cui si atterrà la commissione per decretare chi si aggiudica la gara.
Nella pronuncia, in primis, ciò che emerge è la possibilità, in capo alla commissione, di accorpare all’interno di una medesima categoria o diverse categorie tutti gli elementi di valutazione indicati dal bando di gara. Infatti, l’articolazione in categorie ostacolerebbe la trasparenza del giudizio tanto da compromettere l’emissione di una motivazione dettagliata sui punteggi numerici espressi per ogni singolo criterio valutativo.
Nella pronuncia, inoltre, il Collegio, in linea con l’orientamento dominante, ritiene che la motivazione può essere “sufficiente” e non “dettagliata” se“l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici(in tal senso Cons Stato, IV, 20 aprile 2016, n. 1556; id., III, 7 marzo 2016, n. 921; id., V, 18 gennaio 2016, n. 120)”.
Per ciò che concerne l’applicazione e l’interpretazione dell’art 84, comma 2, del “codice dei contratti”, il collegio ritiene che l’esperienza e la professionalità che legittimano la composizione della commissione non sono da intendersi con riferimento ad ogni singolo componente bensì alla sua collegialità.
I giudici sono certi nel ritenere legittima quel tipo di esperienza che si basa su caratteri quantitativi e sostanziali in modo tale da garantire che i membri assicurino una competenza tecnica idonea così da permettere una corretta applicazione dei criteri di valutazione delle offerte.
Infine, il Collegio evidenzia l’obbligo di comunicare il momento (giorno, ora e luogo) dell’operazione iniziale di apertura delle buste contenenti le offerte concorrenti, in modo tale da garantire una corretta applicazione del principio di pubblicità della seduta