Il TAR Lombardia, Milano, con sentenza del 13 gennaio 2025, n. 63 chiarisce la fondatezza della pretesa di una società appaltatrice di adeguamento dei prezzi delle forniture a fronte del rincaro del costo dell’energia.
Il Collegio dispone che in base all’articolo 106, co. 2, d.lgs. 50/2016 (ratione temporis applicabile), l’operatore economico non vanta alcun diritto all’adeguamento dei prezzi delle forniture a fronte dell’aumento del costo dell’energia.
Secondo quanto stabilito dal TAR nella sentenza in commento, è riservata all’amministrazione una valutazione discrezionale circa l’an e il quantum della modifica contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, co. 2, cit. (rispetto delle soglie di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016, entro il limite del 10% del valore iniziale del contratto di fornitura e senza modificare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro).
Peraltro, l’art. 106, co. 2, cit. costituiva un punto di compromesso adottato dal codice del 2016 tra la regola della tendenziale immodificabilità del contratto e la necessità di presidiare la fase di esecuzione del contratto mediante la gestione delle sopravvenienze, in base al quale la modifica contrattuale dei prezzi necessita dell’accordo delle parti, che a sua volta postula l’intermediazione provvedimentale della stazione appaltante volta ad autorizzare la variazione, previa apposita istruttoria tesa a individuare un livello di integrazione del corrispettivo idoneo a conservare l’equilibrio economico del contratto originariamente stipulato, nel rispetto della natura complessiva del contratto stesso.