La pronuncia dell’ autorità giurisdizionale amministrativa (CGA, Palermo sentenza n.116 del 20 aprile 2016) offre un importante spunto che consente di ricostruire il contenuto e i limiti dell’ istituto del soccorso istruttorio, la cui finalità è ravvisabile nella possibilità per le stazioni appaltanti di chiedere al concorrente di regolarizzare le offerte non conformi alla lex specialis di gara a condizione che non sia alterata la par condicio e il buon andamento della procedura.
Il predetto organo evidenzia, preliminarmente, che con l’entrata in vigore del Decreto Legge 26.04.2016 il quadro normativo ha subito un radicale cambiamento a causa dell’inserimento nell’art 38 del Codice degli appalti del nuovo comma 2 bis, il quale prevede: che in caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che il concorrente sia tenuto a produrre per dimostrare il possesso dei requisiti generali necessari per partecipare alla gara d’appalto, la Stazione appaltante “assegna (…) un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzatele dichiarazioni necessarie (…).
Secondo il collegio ne è scaturito un capovolgimento del principio enunciato dall’Adunanza Plenaria nella rammentata sentenza n. 9/2014, che escludeva la possibilità di ricorrere alla “regolarizzazione documentale” nei casi di omessa produzione di un documento, e che limitava la possibilità di utilizzo dell’istituto in questione ai soli casi di avvenuta produzione di documenti contenenti errori, lacune o ambiguità.
A conferma di ciò viene richiamato l’orientamento che è stato valorizzato ed ha ricevuto il definitivo avallo dalla pronunzia n.16 del 30.7.2014 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella quale viene rilevata la volontà del legislatore di valorizzare il potere di soccorso istruttorio al duplice fine di evitare esclusioni formalistiche e di consentire le più complete ed esaustive acquisizioni istruttorie.
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