Il TAR Lazio, con decreto cautelare n. 2560 del 2022, adottato inaudita altera parte, ha sospeso la gara per l’aggiudicazione del primo lotto del nuovo porto di Fiumicino a causa del c.d. “caro materiali”, in quanto il prezzo non può non prescindere da una verifica puntuale della congruità dei costi rispetto alle prestazioni richieste.
Il Presidente della Terza sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari urgenti richieste dall’ANCE e da altri sei operatori nel settore delle costruzioni navali sospendendo la procedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi al “Primo stralcio del primo lotto funzionale del Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – darsena pescherecci e viabilità di accesso al cantiere – prima Fase”, indetta il 23 marzo scorso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale fissando al 4 maggio la Camera di Consiglio.
Il TAR ha in particolare affermato “che, ad una prima, sommaria delibazione (propria di questa fase a somma urgenza), va allo stato ribadito il principio (cfr. Cons. St., Sez. III, 24 settembre 2019, n. 6355), secondo cui nelle gare pubbliche la base d’asta, pur se non deve rispecchiare necessariamente i prezzi medi di mercato, non può esser fissata in modo arbitrario con conseguente alterazione della concorrenza.
Considerato pertanto che la determinazione del prezzo a base di gara non può prescindere da una seria verifica, soprattutto nelle congiunture economiche sfavorevoli, della reale congruità rispetto alle prestazioni e ai costi per l’esecuzione dell’appalto.
Considerato infatti che i concorrenti devono esser in grado di presentare una proposta concreta e realistica, onde l’analisi preliminare dei dati di mercato, propedeutica alla fissazione dei prezzi, è in sé funzionale all’individuazione dei corretti parametri di gara, garantisce la trasparenza ed evita a priori l’abuso di discrezionalità tecnica, senza la necessità di interventi giudiziari in corso di gara, quando non dopo l’aggiudicazione”.