Cass. Lavoro sentenza n. 26532/2022- Comunicazione scritta di licenziamento – inammissibile la prova per testi

La Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 26532/2022 dispone che non è consentita la prova testimoniale di un contratto di cui la legge prevede la forma scritta a pena di nullità se non nel caso di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.

Secondo il Collegio, la violazione di tale divieto determina un’inammissibilità rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio e non può essere superata nemmeno dai poteri istruttori attribuiti ex  art. 421 c.c. al giudice del lavoro.

Di conseguenza, è nullo, per difetto della forma prevista ex lege, il documento consistente in una lettera di licenziamento, quando di tale documento non risulta la data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all’estromissione del lavoratore, né la data potrebbe essere quella riferita dai testi, perché in tal modo si aggirerebbe surrettiziamente il detto divieto di prova testimoniale

Potrebbe interessarti anche

APPALTI –  Legittima l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 quando ricorrano elementi plurimi, gravi, precisi e concordanti dalla cui valutazione la stazione appaltante abbia desunto in astratto la sussistenza di un unico centro decisionale

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7607/2024 dispone la legittimità dell’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 quando ricorrano elementi plurimi,

Leggi tutto »

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò