La Cassazione, sez, lavoro, con sentenza n. 26532 del 2022 dispone che non è consentita la prova testimoniale di un contratto di cui la legge prevede la forma scritta a pena di nullità se non nel caso di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.
Secondo il Collegio, infatti, la violazione di tale divieto determina un’inammissibilità rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio e non può essere superata nemmeno dai poteri istruttori attribuiti ex art. 421 c.c. al giudice del lavoro.
Di conseguenza, è nullo, per difetto della forma prevista ex lege, il documento consistente in una lettera di licenziamento, quando di tale documento non risulta la data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all’estromissione del lavoratore, né la data potrebbe essere quella riferita dai testi, perché in tal modo si aggirerebbe surrettiziamente il detto divieto di prova testimoniale