Nella sentenza 4914/2016, la Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito quali siano i requisiti per il c.d. danno da illegittima precarizzazione, nella misura in cui l’amministrazione abusi della forma del contratto a tempo determinato.
Nello specifico, infatti, ” il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art.36, comma 5, d.lgs 30 marzo 2001 n.165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art.32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n.183, e quindi nella misura pari ad un’indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art.8 legge 15 luglio 1966,n.604.”
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