Con la sentenza n. 65 del 1.03.2016, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia affronta il tema della verifica dell’anomalia da parte della Stazione appaltante.
In particolare il CGA, dopo essersi concentrata, all’indomani dell’Ad. Pl. del Consigio di Stato n. 9 del 2015, sul sub appalto, con particolare attenzione alla necessità dell’indicazione del nominativo dei subappaltatori in sede di offerta da parte dei concorrenti di una gara di appalto, i quali abbiano dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’affidamento, per le quali non risultino in possesso della richiesta qualificazione, concordando con la decisione plenaria, si occupa delle doglianze che riguardano la verifica dell’anomalia
Secondo parte ricorrente infatti tale verifica sarebbe stata condotta dalla stazione appaltante in modo del tutto sommario e poco rispettoso delle scansioni legali ed inoltre la dichiarazione di congruità dell’offerta è complessivamente apodittica e comunque non attendibile.
Il Collegio tuttavia non condivide le argomentazioni di parte ricorrente, in particolare rileva – in linea con l’indirizzo giurisprudenziale consolidato – che nelle gare pubbliche d’appalto, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, il giudizio della stazione appaltante, cui compete il più ampio margine di apprezzamento, costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; in tal caso, l’obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno l’aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia; di conseguenza incombe sul soggetto, che contesta l’aggiudicazione, l’onere di individuare gli specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia stata basata su fatti erronei o travisati ( cfr. ex multis V Sez. n. 5450 del 2015).
Ciò comporta sul piano applicativo che, riguardo alla verifiche di anomalia, il giudice amministrativo può esercitare un sindacato limitato ai casi di macroscopiche illegittimità oppure di valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, ipotesi queste che nella presente controversia – nonostante gli sforzi argomentativi profusi dall’appellante – non è possibile riscontrare.