È illegittima l’esclusione dalla gara dell’impresa che non ha allegato agli atti di gara la dichiarazione relativa alla presentazione delle giustificazioni di cui all’art. 88 del d. lgs. 163 del 2006.
Ha così deciso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 121 del 2017, il quale ha spiegato che tale esclusione viola il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46 comma 1 bis del previgente codice degli appalti pubblici (d.lgs. 163 del 2006); nonché la regola del soccorso istruttorio di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La lex specialis di gara non imponeva, a pena di esclusione, né la legalizzazione della firma in calce alla cauzione provvisoria richiesta, né la dichiarazione relativa al possesso dell’attrezzatura necessaria all’esecuzione dei lavori e all’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti, pertanto, la stazione appaltante ha illegittimamente posto la sussistenza di tale omissione dichiarativa alla base della esclusione dalla gara.
Non può essere esclusa l’impresa che non ha prodotto, in sede di gara, una valida garanzia fideiussoria e che non ha allegato la dichiarazione relativa alla presentazione delle giustificazioni di cui all’art. 88 del d. lgs. 163 del 2006.
Tali omissioni, infatti, non integrano alcuna incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta e sono, pertanto, sanabili mediante il rimedio del soccorso istruttorio.