La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la recentissima sentenza del 02.05.2019, dispone che: “La mancata indicazione separata dei costi della manodopera, comporta l’esclusione dell’offerente senza possibilità di soccorso istruttorio anche nelle ipotesi in cui l’obbligo non venga specificato nella documentazione della gara d’appalto, purché tale condizione e la conseguente possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, è possibile consentire agli offerenti di sanare la loro situazione entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice”.
In primo luogo, la Corte ha ricordato che:
– il principio di parità di trattamento impone che gli offerenti debbano disporre delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte che, conseguentemente, devono essere soggette alle medesime condizioni;
– l’obbligo di trasparenza, corollario del principio di parità di trattamento – teso ad eliminare i rischi di favoritismo e di arbitrio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – implica che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara, in modo tale che “da un lato, si permetta a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e d’interpretarle allo stesso modo e, dall’altro, all’autorità aggiudicatrice di essere in grado di verificare effettivamente se le offerte degli offerenti rispondano ai criteri che disciplinano l’appalto in questione”.
Pertanto, la Corte, risolvendo il caso di specie, ha inoltre enunciato i seguenti principi:
– i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, contemplati nella direttiva 2014/24, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio.
– tale principio vale anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non venga specificato nella documentazione della gara d’appalto, purché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione.
– tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.
Da ciò ci evince quindi che la mancata indicazione separata dei costi della manodopera comporta l’esclusione dell’offerente senza possibilità di soccorso istruttorio salvo l’ipotesi in cui le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche.