Il T.A.R. Lombardia con sentenza n. 2568 del 2022 dispone in ordine alla giurisdizione per ciò che concerne l’interpretazione delle clausole di revisione dei prezzi.
I giudici osservano, sul punto, che l’art. 133, lettera e) n. 2 del c.p.a. attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nell’ipotesi di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 133 commi 3 e 4 dello stesso decreto.
Il c.p.a., in vigore dal 2010, richiama quindi in materia l’abrogato codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), ma tale richiamo deve ritenersi oggi riferito al vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), in particolare all’art. 106.
Poste tali premesse, può quindi ritenersi esistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tutte le questioni relative alla revisione del prezzo (sia in quelle, cioè, relative alla spettanza di tale revisione, che in quelle inerenti alla quantificazione di tale compenso), salva l’ipotesi in cui sia in contestazione unicamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista e disciplinata dal contratto.
In tale ultimo caso, infatti, la controversia riguardante la percezione e/o la quantificazione del compenso revisionale avrebbe ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, in quanto tale riconducibile alla giurisdizione del g.o.