E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante “Codice di giustizia contabile” concernente il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale di tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte. Pertanto, nella presente legislatura dopo il nuovo codice degli appalti pubblici si profila un altro codice sulla giustizia contabile che punta al riassetto sostanziale della materia.
Criteri direttivi di ordine generale sono l’adeguamento delle norme vigenti alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori, il loro coordinamento con le norme del codice di procedura civile, espressione di principi generali e la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile.
In particolare, lo svolgimento dei giudizi viene disciplinato tenendo conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione e dell’effettività della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche. Le disposizioni processuali sulle azioni del P.M e sulle funzioni e attività del giudice e delle parti si ispirano a principi di semplificazione, razionalizzazione e riparto delle competenze.
Inoltre, nei giudizi di responsabilità amministrativa è prevista l’introduzione di un rito abbreviato che permette all’Erario, definendo il giudizio di primo grado, di incamerare rapidamente una somma di denaro, a titolo di risarcimento non superiore al 50% del danno economico imputato; l’accesso al rito abbreviato è condizionato dal parere favorevole del PM ed è precluso in caso di dolo nell’arricchimento del responsabile del danno. La sentenza è immediatamente esecutiva e inappellabile. In secondo grado, la formulazione della richiesta di abbreviato consente una sentenza che preveda un risarcimento almeno pari al 70% di quanto domandato con l’atto di citazione. E’ stato altresì elevato il limite attuale (di 5.000 euro) per il rito monitorio previsto dall’art. 55 del TU del 1934 per gli atti dannosi di lieve entità patrimoniale.
La fase istruttoria è stata riordinata sulla base dei seguenti principi: specificità e concretezza della notizia di danno erariale; pieno accesso agli atti dopo l’emissione dell’invito a dedurre; obbligatorietà dell’audizione personale del presunto responsabile; specificazione delle modalità di esercizio dei poteri del PM; formalizzazione dell’archiviazione; preclusione di chiamata in causa su ordine del giudice, in assenza di nuovi elementi, di un soggetto destinatario di archiviazione.
Clicca qui per il testo integrale del decreto.