E’ competente il giudice ordinario se la pubblica amministrazione, rimuovendo un atto in autotutela, causi un danno ai soggetti che su di esso avevano fatto affidamento

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), con sentenza n.11025 /2016,  ha disposto che la competenza sia del giudice ordinario nel caso specifico in cui la pubblica amministrazione, rimuovendo un atto in autotutela, causi un danno ai soggetti che su di esso avevano fatto affidamento.

Infatti, a partire dal 2011, la giurisprudenza di legittimità ha inaugurato un nuovo orientamento che attrae alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie aventi ad oggetto richieste risarcitorie derivanti dall’adozione di un atto di autotutela che rimuove un provvedimento favorevole all’interessato. Il risarcimento, in particolare, si fonderebbe sul presupposto che l’oggetto della lesione non deriverebbe in via diretta dall’esercizio del potere o dalla lesione dell’interesse legittimo bensì dalla circostanza di aver fatto incolpevole affidamento sulla apparente legittimità di quel provvedimento favorevole poi annullato (o revocato) che, comunque, aveva ampliato la sfera giuridica soggettiva dell’interessato.

Tale orientamento è stato successivamente confermato dalla stessa Corte (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 17586/2015) che -nel diffondersi ampiamente sulla questione- richiama sia la propria interpretazione sul nuovo art. 7 del CPA, in base alla quale la giurisdizione del giudice amministrativo è strettamente legata all’esercizio del potere, sia la circostanza che il risarcimento del danno nell’ambito del giudizio amministrativo rimane una tutela ulteriore e complementare, non avendo il legislatore inteso attribuire, in sede di giurisdizione esclusiva, una nuova materia al giudice amministrativo avente ad oggetto la responsabilità della pubblica amministrazione.

Sebbene le Sezioni unite della Cassazione abbiano sempre fatto riferimento ad ipotesi di annullamento in autotutela di provvedimenti favorevoli (che presuppongono, quindi, l’illegittimità del provvedimento “a monte”), tale orientamento non può non valere anche nella ipotesi di revoca in autotutela che – come noto – non presuppone l’illegittimità dell’atto a monte ma solo una nuova valutazione dell’interesse pubblico che incide esclusivamente sull’efficacia e non sulla validità del primo provvedimento. E’ proprio l’assenza di vizi di illegittimità nell’atto rimosso che, generando nel privato un affidamento ancora più qualificato nell’ampliamento della propria sfera giuridica, ha consentito l’applicazione -anche al caso di specie- della disciplina originariamente concepita solo per le ipotesi di annullamento in autotutela.

Potrebbe interessarti anche

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò