Il Tar Lazio, con sentenza n. 9368 del 2013, ha specificato che la competenze sulla controversie relative al rimborso delle spese legali richieste dai pubblici dipendenti o amministratori è del giudice ordinario.
Nel presente caso, un assessore, coinvolta in un procedimento penale, per non essersi astenuta da una votazione consiliare, dalla quale, a parere dei denuncianti,avrebbe dovuto astenersi a causa di un asserito conflitto di interessi, chiedeva il rimborso delle spese legali essendosi il predetto procedimento conclusosi con l’archiviazione. Ciò nondimeno, la propria istanza non veniva accolta dal proprio ente e pertanto la ricorrente adiva di fronte il Giudice Amministrativo territorialmente competente.
Tuttavia, il T.A.R. Lazio nella citata sentenza ha ribadito, come era già stato statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sez. Un. 13 gennaio 2006 n. 478), che le controversie relative alla richiesta di rimborso delle spese legali da parte di un pubblico dipendente, sostenute per la difesa in un procedimento a cui sia stato sottoposto per fatti connessi all’esercizio del suo mandato politico, deve essere avanzata dinnanzi al giudice ordinario, in quanto si tratta di richiesta avanzata da persona fisica che opera per l’ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato, ma in veste di rappresentante politico, quindi a titolo onorario.
Questa pronuncia delle Sezioni Unite aveva già trovato conferma da parte del giudice amministrativo (T.A.R. Pescara Abruzzo Sez. I, 11marzo 2008, n. 161), il quale aveva statuito che una controversia del genere aveva ad oggetto l’accertamento di un diritto soggettivo, quindi, in ossequio al criterio generale di riparto della giurisdizione, spettava al giudice ordinario.
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