Le novità del d.l. n. 131/2024 in tema di concessioni demaniali marittime:
Risulta prorogato il termine finale di efficacia delle concessioni in essere – in precedenza fissato al 31 dicembre 2023 e poi al 2024 – al 30 settembre 2027,con possibilità di differire ulteriormente tale termine al 31 marzo 2028 in presenza di ragioni obiettive che impediscano la conclusione della procedura selettiva).
Il novellato art. 4 ridefinisce le modalità di affidamento delle concessioni, disciplinando, direttamente, la relativa procedura, senza rinviare a futuri decreti attuativi.
È fatto obbligo, all’ente concedente, di avviare la procedura sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio, fermo restando che, in sede di prima applicazione, le procedure devono essere avviate entro il 30 giugno 2027. Sono, quindi, previsti i contenuti necessari del bando di gara, e sono parimenti elencati i criteri, necessari ma non tassativi. di aggiudicazione. La durata delle concessioni così affidate non può essere inferiore ai cinque anni e non può superare i venti, dovendo essere concretamente parametrata al tempo necessario per garantire l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti.
Ed ancora, il comma 9 del novellato art. 4 sancisce il diritto di quest’ultimo a un indennizzo, a carico del concessionario subentrante, parametrato al valore degli investimenti non ancora ammortizzati al termine della concessione nonché a “quanto necessario” a garantire un’equa remunerazione sugli investimenti realizzati nell’ultimo quinquennio. Il mancato tempestivo pagamento di almeno il venti per cento di tale indennizzo è causa di decadenza del concessionario subentrante; tuttavia, la decadenza non determina la prosecuzione del precedente rapporto concessorio.
Un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025 dovrà stabilire i criteri per il calcolo dell’equa remunerazione cui parametrare l’indennizzo.