Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4414 del 24 ottobre 2016, si è pronunciato sulle sugli effetti dell’omessa indicazione degli oneri della sicurezza aziendale nell’offerta.
La controversia riguarda, nello specifico, una procedura di gara aperta indetta dal Comune di Napoli nel 2014 concernente l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’asse costiero. Il ricorrente chiedeva, nello specifico, l’annullamento del provvedimento adottato dalla commissione di gara con il quale venne comunicato all’impresa la sua esclusione ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del D.lgs. n.163/2006, ovvero “per non aver indicato la quantificazione dei costi interni per la sicurezza del lavoro”.
I giudici di Palazzo Spada, richiamando l’orientamento dominante che fa capo alla pronuncia n. 19/2016 dell’Adunanza plenaria, hanno affermato che “le conseguenze dell’omessa indicazione degli oneri della sicurezza aziendale da parte di una società concorrente in una procedura di gara per l’affidamento di un contratto pubblico, deve essere affrontata alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea ( da ultimo nella recente sentenza 2 giugno 2016, C-27/15): pertanto, deve escludersi che una condizione di partecipazione di gara possa determinare l’automatica esclusione dell’offerta, senza il previo esercizio del soccorso istruttorio, ove tale condizione non sia espressamente prevista dai documenti di gara e possa essere individuata solo con una interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale (punto 38)”.
Il collegio, nella pronuncia in epigrafe, afferma che “per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta della stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio”.
In conclusione, in conformità al principio affermato dall’Adunanza Plenaria e dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, è da ritenersi illegittima l’esclusione dell’impresa da parte della commissione i gara senza il previo esercizio del soccorso istruttorio al fine di acquisire la componente economica in questione.