Sia nelle progressioni verticali che nell’accesso al lavoro pubblico va applicata la normativa legislativa statale e quella regolamentare comunale, secondo la quale il criterio dell’età è residuale, rispetto ai criteri di preferenza di carattere generale (tra cui, quello di risultare genitore).
Nello specifico, quindi, i titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, D.P.R. n. 487 del 1994 devono essere valutati prima del criterio della minore età, previsto ex art. 3, L. n. 127 del 1997. Tale ultimo titolo, infatti, risulta essere preferenziale, per ciò che concerne il pubblico impiego, soltanto in via residuale, ovvero nel caso di parità dopo la valutazione del merito e dei titoli di preferenza indicati dall’art. 5.
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