La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1078/2017, conferma, che è una causa tassativa di esclusione dalla procedura di gara l’aver omesso e sottaciuto nella dichiarazione presentata, l’essere stato destinatario di una condanna penale. Secondo il Collegio, infatti, si tratta di dichiarazione non veritiera non sanabile attraverso soccorso istruttorio.
In particolare, infatti, i Giudici di Palazzo Spara ribadiscono, confermando l’orientamento dominante, che l’omessa dichiarazione di una condanna per un reato che incide sulla moralità professionale debba essere inevitabilmente punita con l’esclusione dalla gara.
In tali ipotesi l’esclusione rappresenta, infatti, “un atto dovuto», con conseguente irrilevanza, «ai sensi dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241», dell’eventuale «difetto di motivazione» e della «mancata comunicazione di avvio del procedimento”:si tratta, infatti, di una comunicazione necessaria ai fini della corretta individuazione del miglior concorrente e che incide in maniera netta e pregnante sull’esito della gara.
Nello specifico, l’esclusione di un concorrente che abbia falsamente attestato di non aver subito condanne penali discende dall’applicazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000, per il quale, in caso di non veridicità della dichiarazione resa, “il dichiarante decade [in modo automatico e senza eccezione alcuna] dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera» (sul punto si venda, tra le tante, Cons. St., Sez. V, 3 febbraio 2016, n. 404).
Dunque, «la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione ad una pubblica selezione costituisce un valore “in sé”» (TAR Puglia Bari, Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 1240). Ed è anche per tale ragione che in consimili casi si tende ad escludere che il concorrente possa beneficiare della disciplina del soccorso istruttorio (cfr. Cons. St. Sez V. sent. n. 1412/2016).