La sentenza N. 1599/2016 affronta il tema della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione ex art. 1337 c.c. delineandone i presupposti in caso di revoca legittima degli atti di gara.
Il Consiglio di Stato rileva, preliminarmente, che con l’entrata in vigore dell’art 21 quinquies della L. n. 241/1990 il legislatore ha esteso l’ambito di applicabilità dell’ istituto della revoca, ricomprendendo in essa sia il c.d iuspoenitendi che consente alla Pubblica amministrazione di ritirare i provvedimenti ad efficacia durevole sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero di mutamenti della situazione di fatto, sia di rivedere il proprio operato in corso di svolgimento e di modificarlo, perché evidentemente ritenuto affetto da inopportunità, in virtù di una rinnovata diversa valutazione dell’interesse pubblico originario.
Specificatamente, nel caso in esame, le ragioni del ritiro del Bando di gara risiedono non nella presenza di vizi di legittimità originari del medesimo, bensì nelle esigenze di risparmio economico riscontrati dalla nuova amministrazione.
Nella fattispecie di cui ci si occupa, il Collegio ne conferma la legittimità richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale è legittima la revoca dell’aggiudicazione provvisoria di una gara d’appalto motivata con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa ovvero per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata corrispondenza della procedura alle esigenze dell’interesse pubblico ( CONS. STATO, sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748).
Ciò posto, il collegio evidenzia che il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale è astrattamente ammissibile anche in presenza della legittimità della revoca. A ben vedere, infatti, la revoca dell’aggiudicazione pone al riparo l’interesse pubblico, ma non quello privato.
Ma, rileva che a tal fine deve venire in considerazione un comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza dell’amministrazione che, accortasi delle ragioni che consigliavano di procedere alla revoca della gara, non ha invece provveduto a tanto, ingenerando nella parte un ragionevole affidamento nella conclusione della gara e nella possibilità di aggiudicarsi l’appalto stesso.