Consiglio di Stato, APPALTI: la serietà dell’offerta non è un principio generale della disciplina dei contratti pubblici

ll Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 2395/2017, si è pronunciato sui limiti del sindacato giurisdizionale inerenti la verifica di anomalia delle concessioni di servizi.

In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che nell’ambito delle concessioni di servizi, il giudizio di anomalia dell’offerta, che è tipicamente espressione del potere tecnico discrezionale della Stazione Appaltante, è sindacabile dal giudice amministrativo solo nel caso di manifesta illogicità e/o erroneità, in quanto anche nell’ambito della verifica di anomalia costituisce un’anticipazione del giudizio dell’Amministrazione in merito all’affidabilità dell’offerta, di natura pacificamente tecnico discrezionale e, pertanto, sottratto al sindacato pieno del giudice.

Ciò precisato, la sentenza richiama l’art. 2 del Codice dei Contratti pubblici,che così dispone: “L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”. Ed in tal senso, i Giudici asseriscono che “la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata alla corretta esecuzione del contratto posto a gara e costituisce una cautela preventiva della stazione appaltante, attraverso la quale essa anticipa nella fase dell’evidenza pubblica antecedente alla conclusione del contratto un approfondimento delle caratteristiche dell’offerta, al fine di saggiarne la sostenibilità economica, in tal modo prevenendo possibili inadempimenti dell’impresa aggiudicataria in fase esecutiva, fonti di gravi ripercussioni per l’interesse pubblico sotteso alla regolare esecuzione dei contratti stipulati dall’amministrazione”.

Emerge, dunque, la natura ampliamente discrezionale delle valutazioni che sottostanno alla decisione di sottoporre a verifica di anomali le offerte presentate in sede di gara. Infine, la sentenza si conclude con un richiamo alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato circa l’applicabilità alle concessioni di servizi delle disposizioni del codice dei contratti che può semmai avvenire in conseguenza di un richiamo ad esse da parte della normativa di gara e, dunque, in virtù di un autovincolo espresso dell’amministrazione aggiudicatrice (tra le altre, Sez. V, 3 maggio 2012 n. 2.552 e 2 maggio 2013 n. 2.385).

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