Il Consiglio di Stato, con sentenza del 27 marzo 2017, n. 1364, è stato nuovamente chiamato a pronunciarsi sulle vicende che caratterizzano la fase formativa del contratto pubblico e sul potere di intervenire in autotutela della pubblica amministrazione.
In particolare, la Sezione V, respingendo il ricorso proposto dall’attuale parte appellante ha, da un lato, affermato il principio secondo cui in assenza della stipula del contratto di appalto nella forma scritta -richiesta ad substantiam (cfr., ex multis, Cass. 26 gennaio 2007, n. 1752)- non sorge alcun rapporto negoziale tra le parti, neppure in ragione dell’eventuale esecuzione anticipata del contratto.
Inoltre viene riconosciuto pacificamente il potere di agire in autotutela nei confronti dell’aggiudicazione definitiva, esercitato prima della stipula del contratto, così come sostenuto dalla consolidata giurisprudenza (cfr. CdS, Sez. V, 31 dicembre 2014, n. 6455) considerandol, entrambi i casi, legittimi nella misura in cui sussistano attuali ragioni di interesse pubblico puntualmente esternate in motivazione e al riguardo.
Invero, secondo il Collegio, che riconferma l’orientamento del T.A.R. (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II-bis, con la sentenza 7 aprile 2016, n. 4192), l’eventuale esecuzione anticipata del contratto rinviene il proprio fondamento nel provvedimento di aggiudicazione e fornisce, solo ed esclusivamente, un eventuale diritto alla restituzione delle spese sostenute ma non è in alcun modo fonte per una pretesa legittima, in capo all’aggiudicatario, circa la possibilità di proseguire nell’esecuzione anticipata del contratto.