Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria: i titoli conseguiti nei paesi membri dell’UE vanno riconosciuti

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con due pronunce del 28.12.2022 e del 29.12.2022, dispone in ordine al riconoscimento dei titoli acquisiti in Bulgaria e Romania.

Secondo il Collegio, “laddove c’è il riconoscimento dei titoli dei Paesi della Comunità Europea, ai sensi delle direttive che garantiscono anche la mobilità professionale, questi titoli devono essere garantiti, valutati e riconosciuti ai fini dello svolgimento del lavoro”.

Pertanto, il Ministero dell’Istruzione è tenuto a verificare che i diretti interessati abbiano acquisito all’estero le competenze necessarie a svolgere compiti di insegnamento nel nostro Paese.

Sui titoli conseguiti in Bulgaria l’Adunanza plenaria dispone che “Nei procedimenti volti al riconoscimento del titolo conseguito all’estero, il ministero dell’istruzione dovrà quindi:– esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascun interessato (non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine);– effettuare «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se gli interessati abbiano o meno i requisiti per accedere alla ‘professione regolamentata’ di insegnante, eventualmente previa imposizione di misure compensative.

Per ciò che concerne i titoli acquisiti in Romania, Secondo l’Adunanza Plenaria col possesso di una laurea conseguita in Italia, e col conseguimento del Nivel I e Nivel II e del rilascio del certificato Adeverinta, vi è la possibilità di insegnare.

Se, dunque, il titolo di cui si discute consente l’insegnamento in Romania, non vi sarebbe ragione per ritenerlo non riconoscibile in Italia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

Pertanto, i Giudici di Palazzo Spada hanno quindi enunciato il principio di diritto secondo cui “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 36/2005.

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