L’accertata carenza dei requisiti tecnici, ritenuti essenziali dalla stazione appaltante, può legittimamente comportare l’esclusione dalla gara d’appalto. Tale disposto, infatti, non sembra essere contrario con l’art. 46, comma 1 bis, del Codice degli Appalti che ha lo scopo di evitare che una società venga esclusa dalla gara solo per carenza di adempimenti formali e privi di una base normativa espressa. Nello specifico, il collegio ritiene che le carenze che riguardino le genericità bancarie non possano comportare un’esclusione diretta dell’impresa ma semmai al ricorso istruttorio.
Inoltre, il Collegio ritiene di dover esporre il principio secondo il quale “il divieto di commissione tra l’offerta tecnica e quella economica non vale in modo assoluto”. Infatti, è possibile che l’offerta tecnica contenga elementi economici resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purchè tali elementi economici non consentano di ricostuire la complessiva offerta economica.
Infine, ribadisce che l’inserimento nella busta amministrativa di elementi economici già conoscibili da parte della commissione, non costituisce elemento di individuazione dell’offerta economica volta al ribasso rispetto alla base d’asta, nè può determinare un illegittimo condizionamento nella autonoma valutazione dell’offerta tecnica.
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