Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana: pronuncia sui requisiti di moralità ai fini della partecipazione a una procedura di gara

Con la sentenza n. 24 del 20 gennaio 2017, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto unitamente agli atti ad esso connessi, poiché la società aggiudicatrice della gara non ha prodotto, al momento di partecipazione alla stessa, né la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità riferibili al socio unico né che lo stesso aveva subito condanna al risarcimento dei danni provocati ad altra amministrazione.

Secondo l’appellante il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che non occorreva che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità fosse resa anche dal socio unico della società risultata aggiudicataria dei lotti per cui è causa. Alla data di partecipazione alla gara la società avrebbe dovuto produrre anche la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità riferibili al socio unico. L’obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti morali, infatti, deriva dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2005, ed è volto alla tutela dell’ordine pubblico, in quanto previene tentativi di infiltrazione e/o di condizionamento da parte di organizzazioni malavitose.

Ancora, l’appellante lamenta che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione il fatto che a carico del socio unico era intervenuta condanna al risarcimento dei danni da lui provocati all’amministrazione sanitaria. Tale circostanza non era stata resa nota nella dichiarazione presentata dalla società. L’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2005 stabilisce che devono essere esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei pubblici appalti i soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, abbiano commesso una grave negligenza o agito in mala fede nell’esecuzione di precedenti appalti o che abbiano precedentemente commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.

Ritenuto di dover accogliere entrambi i motivi di doglianza il C.G.A.R.S. con la suddetta sentenza ha pertanto annullato il provvedimento di aggiudicazione della gara e, di conseguenza, ha dichiarato inefficace il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione sopra menzionata, nonché ha condannato l’amministrazione al risarcimento dei danni provocati alla società appellante.

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