Il Consiglio di Stato, nella sentenza 1788/2016, rigettando il ricorso proposto dagli appellanti, ritiene, in applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”, di dover imputare alla ditta appaltante, nella misura in cui sia responsabile dell’inquinamento del terreno, una responsabilità diretta dovuta ad un comportamento connotato da nesso di causalità diretta con l’evento, e alla presenza dell’elemento soggettivo della colpa, stante la consapevolezza di compiere un’attività pericolosa agli effetti dell’art.2050 cod.civ.
La sentenza di primo grado nell’esaminare con assoluto scrupolo e completezza la complessa vicenda dell’inquinamento manifestatosi nel corso dei lavori di sbancamento del terreno, ha confermato la legittimità dei provvedimenti adottati dalla amministrazione, considerato che di tale evento la società appellante e le altre comproprietarie del terreno fossero responsabili per aver posto in essere una condotta omissiva certamente riconducibile al principio di derivazione comunitaria secondo il quale “chi inquina paga” .
Ritiene la Sezione che meriti condivisione l’assunto per il quale la colpa di quanto accaduto sussiste per non aver l’appellante e le altre comproprietarie dell’area all’epoca del fatto prescritto alcuna cautela e negato ogni informazione alla società che avrebbe eseguito i lavori di sbancamento sulla pericolosità degli stessi.
Né può ritenersi che si tratti di contaminazione storica. Il Collegio, infatti, ritiene che non può che condividersi l’avviso del primo giudice nel punto in cui afferma “se anche le ditte proprietarie si fossero limitate a portare alla luce un inquinamento preesistente, non potrebbero rivestire il ruolo di proprietarie incolpevoli per aver concorso con i lavori nell’area, alla diffusione dell’inquinamento”.
Quella imputabile alla società appellante e alle altre comproprietarie in conclusione non è quindi una responsabilità di tipo oggettivo; né per il fatto stesso di essere proprietarie , né per il fatto d’essere state committenti, ma per sussistenza dei presupposti per applicare il principio del “chi inquina paga” cioè per una responsabilità diretta dovuta ad un comportamento connotato da nesso di causalità diretta con l’evento, e alla presenza dell’elemento soggettivo della colpa essendo esse state ben consapevoli che stavano compiendo un’attività pericolosa agli effetti dell’art.2050 cod.civ..
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