Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2531 del 2016 torna ad occuparsi dell’istituto del deposito cauzionale negli appalti pubblici statuendo che: “l’incameramento della cauzione è una misura a carattere latamente sanzionatorio, che costituisce conseguenza ex lege dell’esclusione per riscontrato difetto dei requisiti da dichiarare ai sensi dell’art.38 d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 senza che sia necessaria la prova di colpa nella formazione delle dichiarazioni presentate”.
L’escussione costituisce dunque conseguenza automatica della violazione dell’obbligo di diligenza gravante sull’offerente, considerato anche che gli operatori economici, con la domanda di partecipazione, si impegnano ad osservare le regole della procedura delle quali hanno piena contezza.
A conferma di ciò viene richiamato l’orientamento che è stato valorizzato ed ha ricevuto il definitivo avvallo dalla pronunzia n. 34 del 10.12.2014 dell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella quale si afferma che : “l’incameramento della cauzione èuna misura di indole patrimoniale, priva di carattere sanzionatorio amministrativo nel senso proprio, che costituisce l’automatica conseguenza della violazione di regole e doveri contrattuali espressamente accettati”.
In definitiva, il Collegio pone in rilievo che l’incameramento della cauzione provvisoria è una misura di carattere strettamente patrimoniale, senza un carattere amministrativo nel senso proprio avendo il suo titolo e la sua causa nella violazione di regole e doveri contrattuali già espressamente accettati negli stretti confronti dell’amministrazione appaltante, evidenziando che la lata funzione sanzionatoria si inserisce al solo rapporto che si è costituito inter partes con l’amministrazione appaltante per effetto della domanda di partecipazione alla gara.